Art. 24. Il sottufficiale, che nel grado massimo raggiunge l'eta' indicata nella tabella A annessa alla presente legge, A trasferito, ove ne faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole, in un ruolo speciale continuando a rimanere in servizio permanente. L'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio, finche' non siano determinati i nuovi organici dei sottufficiali delle Forze armate, e' stabilito annualmente per ciascuna di esse, e separatamente per l'Arma dei carabinieri, dal Ministro per la difesa. Di un numero corrispondente alla consistenza del predetto organico saranno ridotti gli organici dei sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica e, per la Marina, il numero complessivo dei sergenti e dei militari raffermati. Qualora nell'organico del ruolo speciale non esista la vacanza occorrente, la vacanza e' formata facendo cessare dal servizio permanente il sottufficiale del predetto ruolo piu' anziano di eta' e, a parita' di eta', colui che abbia maggiore anzianita' di servizio da sottufficiale. Il sottufficiale del ruolo speciale e' impiegato in mansioni di ufficio; egli deve possedere la idoneita' fisica occorrente per tale impiego. In tempo di guerra o per eccezionali esigenze, il sottufficiale del ruolo speciale che sia riconosciuto fisicamente idoneo al servizio incondizionato puo' essere impiegato anche nelle altre mansioni proprie del suo grado nel ruolo di provenienza.