Art. 24.

  Il  sottufficiale,  che nel grado massimo raggiunge l'eta' indicata
nella  tabella  A  annessa  alla presente legge, A trasferito, ove ne
faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole, in un ruolo speciale
continuando a rimanere in servizio permanente.
  L'organico  del ruolo speciale per mansioni di ufficio, finche' non
siano  determinati  i  nuovi  organici  dei sottufficiali delle Forze
armate,   e'   stabilito   annualmente   per   ciascuna  di  esse,  e
separatamente per l'Arma dei carabinieri, dal Ministro per la difesa.
Di  un  numero  corrispondente alla consistenza del predetto organico
saranno  ridotti  gli  organici  dei  sottufficiali  dell'Esercito  e
dell'Aeronautica e, per la Marina, il numero complessivo dei sergenti
e dei militari raffermati.
  Qualora  nell'organico  del  ruolo  speciale  non esista la vacanza
occorrente,  la  vacanza  e'  formata  facendo  cessare  dal servizio
permanente  il  sottufficiale del predetto ruolo piu' anziano di eta'
e, a parita' di eta', colui che abbia maggiore anzianita' di servizio
da sottufficiale.
  Il  sottufficiale  del  ruolo  speciale e' impiegato in mansioni di
ufficio;  egli deve possedere la idoneita' fisica occorrente per tale
impiego.
  In tempo di guerra o per eccezionali esigenze, il sottufficiale del
ruolo  speciale  che  sia riconosciuto fisicamente idoneo al servizio
incondizionato  puo'  essere  impiegato  anche  nelle  altre mansioni
proprie del suo grado nel ruolo di provenienza.