Art. 25.

  Sulle  domande  di  trasferimento  nel  ruolo  speciale  decide  il
Ministro, sentito il parere:
    per  l'Esercito,  di  una  Commissione  composta  di un ufficiale
generale,  presidente,  e  di  quattro  ufficiali superiori, tutti in
servizio permanente;
    per   la   Marina,   della   Commissione  di  avanzamento  per  i
sottufficiali;
    per  l'Aeronautica, della Commissione centrale di avanzamento per
i sottufficiali.