Art. 26.

  Il  sottufficiale  cessa  dal  servizio  permanente  per  una delle
seguenti cause:
    a) eta';
    b) infermita';
    c) non idoneita' alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
    d) domanda;
    e)   inosservanza   delle   disposizioni   sul   matrimonio   dei
sottufficiali;
    f) nomina all'impiego civile;
    g) perdita del grado.
  Il  provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato
con decreto ministeriale.