Art. 26. Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause: a) eta'; b) infermita'; c) non idoneita' alle attribuzioni del grado o scarso rendimento; d) domanda; e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali; f) nomina all'impiego civile; g) perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto ministeriale.