Art. 27.

  Il  sottufficiale  cessa  dal servizio permanente al raggiungimento
del  limite  di  eta'  indicato nella tabella A annessa alla presente
legge; salvo che, rivestendo il grado massimo, non sia transitato nel
ruolo  speciale  per  mansioni  di  ufficio  ai sensi del primo comma
dell'art. 24.
  Per  il  sottufficiale  del  ruolo speciale il limite di eta' e' di
anni  sessanta,  tranne  che  egli  non  debba  cessare  dal servizio
permanente  con  anticipo  rispetto all'eta' predetta in applicazione
del  disposto  del  terzo  comma  dell'art.  24,  nel  qual  caso  la
cessazione  dal  servizio permanente si considera egualmente avvenuta
per  eta'  ad  ogni  effetto, salvo quanto disposto nel comma secondo
dell'art. 32.
  Il  sottufficiale  che  cessa  dal  servizio permanente per eta' e'
collocato nella riserva.