Art. 28.

  Il  sottufficiale  che  cessa  dal  servizio  permanente  ai  sensi
dell'articolo precedente:
    a)  se  ha  venti  o piu' anni di servizio effettivo, consegue la
pensione a norma delle vigenti disposizioni;
    b)  se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o
piu'  anni  di  servizio  utile  per  la pensione dei quali dodici di
servizio  effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse
compiuto venti anni di servizio effettivo;
    c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione,
ovvero  quindici o piu' anni di servizio utile ma meno di dodici anni
di  servizio effettivo, consegue una indennita', per una volta tanto,
pari  a  tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni
di servizio utile per la pensione.