Art. 29.

  Il  sottufficiale  che  sia  divenuto  permanentemente  inabile  al
servizio o che non abbia riacquistato l'idoneita' fisica allo scadere
dei  periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato
giudicato  non  idoneo  al servizio dopo che abbia fruito del periodo
massimo  di  aspettativa  e  gli  siano  state  concesse  le  licenze
eventualmente  spettantigli,  cessa  dal  servizio  permanente  ed e'
collocato   nella   riserva   o   in   congedo  assoluto,  a  seconda
dell'idoneita'.
  Se  trattisi  di  infermita'  provenienti  da  cause  di servizio o
riportate  o  aggravate  per  causa di servizio di guerra o attinente
alla  guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di
guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.
  Se  trattisi  di infermita' non proveniente da causa di servizio al
sottufficiale  si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c)
dell'art. 28, a seconda della durata del servizio.
  Dalla  data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo
di  tre  mesi,  sono  corrisposti al sottufficiale gli interi assegni
spettanti  al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono
cumulabili con quelli di quiescenza.