Art. 3.

  I sottufficiali si distinguono in:
    sottufficiali in servizio permanente;
    sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma;
    sottufficiali in congedo;
    sottufficiali in congedo assoluto.
  I  sottufficiali  in  congedo  sono  ripartiti  in  due  categorie:
sottufficiali di complemento e sottufficiali della riserva.