Art. 30.

  Al  sottufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessato
da  tale  servizio  per  ferite,  lesioni  o  infermita', riportate o
aggravate  a  causa  di  guerra,  ed  abbia  conseguito  una pensione
vitalizia  o  un  assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto
categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950,
n. 648, e' concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo
della   pensione   o   dell'assegno  rinnovabile  di  guerra  con  il
trattamento  ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in
aggiunta  al  numero  degli  anni  di servizio utile, e' computato un
periodo  di  sei  anni,  sia  ai fini del compimento della necessaria
anzianita'  per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di
quiescenza sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.
  Al  sottufficiale  suddetto,  che  all'atto  della  cessazione  dal
servizio  permanente non abbia raggiunto neppure con l'aumento di cui
al  comma  precedente,  il  limite  di  anzianita'  per conseguire il
trattamento  ordinario  di  quiescenza, e' corrisposta, dalla data in
cui  cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione
vitalizia  o  l'assegno  rinnovabile  di  guerra  nonche'  un assegno
integratore  del  trattamento  di guerra, liquidato dal Ministero del
tesoro,  corrispondente  a  tanti  ventesimi  della  pensione  minima
ordinaria  calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli
anni di servizio utile aumentati di sei anni.
  Il   beneficio  di  cui  al  presente  articolo  compete  anche  al
sottufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o
l'assegno  rinnovabile  di  guerra  dopo  aver  cessato  dal servizio
permanente; in tal caso, pero, resta escluso l'aumento di sei anni.