Art. 31.

  Il sottufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite,
lesioni  o  infermita' riportate o aggravate per causa di servizio di
guerra  o  attinente  alla  guerra,  abbia  conseguito  una  pensione
vitalizia  o  un  assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto
categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950,
n.  648,  cessa  dal servizio permanente, salvo il disposto dei comma
successivo, ed e' collocato, a seconda della idoneita', nella riserva
o in congedo assoluto dal giorno in cui gli e' concessa la pensione o
l'assegno.
  Il sottufficiale puo', a domanda, continuare a rimanere in servizio
permanente  qualora conservi la idoneita' al servizio incondizionato,
o,  se si tratti di sottufficiale del ruolo speciale, la idoneita' ai
servizi  del ruolo stesso. La domanda deve essere presentata entro un
mese   dalla   data   della  concessione  della  pensione  o  assegno
rinnovabile. L'idoneita' e' accertata dal collegio medico legale.
  Il  sottufficiale  che sia cessato dal servizio permanente ai sensi
del  primo  comma  del presente articolo ed al quale venga in seguito
soppressa  la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sara'
riammesso   in   servizio  permanente  se,  alla  data  del  relativo
accertamento  sanitario  seguito  dal  giudizio  positivo,  non siano
trascorsi piu' di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o
dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio
permanente, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di eta'.
  Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente il
sottufficiale  sara'  considerato, ai soli effetti della posizione di
stato  e  senza diritto ad alcun assegno o indennita', in aspettativa
per infermita' proveniente da causa di servizio.
  Al  sottufficiale  che,  per  avere  superato  i  limiti  di cui al
precedente  comma, non possa ottenere la riammissione si applicano, a
seconda  della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a),
b)  e  c)  dell'art.  28 della presente legge, a decorrere dal giorno
successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza
dell'assegno rinnovabile.