Art. 32.

  Al  sottufficiale  che  cessa  dal  servizio  permanente  per  aver
raggiunto  il  limite  di  eta' indicato nella tabella A annessa alla
presente  legge  o  per  infermita'  proveniente da causa di servizio
nonche'  al  sottufficiale  che  cessa  dal  servizio  permanente  in
applicazione  del  terzo  comma  dell'art.  24 spetta, in aggiunta al
trattamento  di  quiescenza,  la  seguente  indennita' speciale annua
lorda, non riversibile:
aiutante di battaglia, maresciallo
maggiore e gradi corrispondenti. . . . . . . . . .L. 120.000
maresciallo capo e gradi corrispondenti. . . . . .L. 100.000
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . . .L. 85.000
sergente maggiore e gradi corrispondenti . . . . .L. 60.000
  L'indennita'  e'  corrisposta  in  relazione al grado rivestito dal
sottufficiale  all'atto  della cessazione dal servizio e compete fino
al  compimento  degli  anni sessantacinque al sottufficiale che cessa
dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di eta' indicato
nella  tabella  A.  annessa  alla  presente  legge  o  per infermita'
proveniente  da  causa  di  servizio,  fino  al compimento degli anni
sessanta  al  sottufficiale  che  cessa  dal  servizio  permanente in
applicazione del terzo comma dell'art. 24.
  L'indennita'  stabilita  dal  presente  articolo  compete,  fino al
compimento  degli  anni  sessantacinque al sottufficiale che si trovi
nelle  condizioni  di  cui  al  primo e secondo comma dell'art. 30 in
aggiunta   alla  pensione  o  assegno  rinnovabile  di  guerra  e  al
trattamento  ordinario  di quiescenza o assegno integratore, previsti
dai   commi  suddetti.  Per  il  sottufficiale  che  si  trovi  nelle
condizioni  di  cui  al  secondo  comma  dell'art. 30 l'indennita' e'
ragguagliata  a  tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo
comma  del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a
pensione  aumentati  di sei anni; essa non puo', pero', in alcun caso
superare tale somma.