Art. 33.

  Il  sottufficiale  non  idoneo  a  disimpegnare le attribuzioni del
proprio   grado   per  insufficienza  delle  qualita'  necessarie  e'
dispensato dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in
congedo assoluto.
  E'  del  pari  dispensato  dal servizio permanente, ed e' collocato
nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento.
  Il  provvedimento di dispensa dal servizio e' adottato in seguito a
proposta  delle autorita' gerarchiche da cui il sottufficiale dipende
e previo parere delle Commissioni o autorita' competenti ad esprimere
giudizi sull'avanzamento.
  Al  sottufficiale  che  cessa  dal  servizio  a  norma del presente
articolo  si  applicano  le  disposizioni  delle  lettere a), b) e c)
dell'articolo 28, a seconda della durata del servizio.
  Dalla  data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi
sono  corrisposti  al  sottufficiale  gli interi assegni spettanti al
pari  grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili
con quelli di quiescenza.