Art. 34. Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo puo', a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianita' di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza. Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' egualmente cessare, a domanda, dal servizio permanente, ma non consegue alcun trattamento di quiescenza. Il Ministro ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda e' collocato nella riserva o nel complemento, a seconda che si trovi nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.