Art. 34.

  Il  sottufficiale  che ha compiuto venti anni di servizio effettivo
puo',  a  domanda,  cessare dal servizio permanente per anzianita' di
servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza.
  Il  sottufficiale  che  non  abbia raggiunto il periodo di servizio
anzidetto   puo'   egualmente   cessare,   a  domanda,  dal  servizio
permanente, ma non consegue alcun trattamento di quiescenza.
  Il  Ministro  ha  facolta'  di non accogliere la domanda per motivi
penali  o  disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi
di servizio.
  Il  sottufficiale  che  cessa  dal servizio permanente a domanda e'
collocato  nella  riserva  o  nel complemento, a seconda che si trovi
nelle  condizioni  di  cui  al  primo o al secondo comma del presente
articolo.
  L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.