Art. 35.

  Il  sottufficiale  che  non  osservi  le  disposizioni di legge sul
matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio permanente.
  Al  sottufficiale  che  cessa  dal  servizio  ai  sensi  del  comma
precedente  si  applicano,  a  seconda  della durata del servizio, le
disposizioni   delle   lettere  a)  b)  e  c)  dell'articolo  28.  Il
sottufficiale  e' collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti
di  servizio  previsti  dalla  lettera  b)  dello stesso articolo 28;
altrimenti   e'   collocato  nella  categoria  dei  sottufficiali  di
complemento.
  L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.