Art. 35. Il sottufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio permanente. Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) b) e c) dell'articolo 28. Il sottufficiale e' collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso articolo 28; altrimenti e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.