Art. 37.

  Il  sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di
cessazione  dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa
dal  servizio  anche  se  si trovi sottoposto a procedimento penale o
disciplinare.
  Qualora  il  procedimento  si  concluda  con  una sentenza o con un
giudizio  di  Commissione  di  disciplina  che importi la perdita del
grado,  la  cessazione  del  sottufficiale dal servizio permanente si
considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima
decorrenza con la quale era stata disposta.