Art. 39.

  Il  sottufficiale  in  ferma  volontaria  o in rafferma puo' essere
sospeso dal servizio per motivi precauzionali.
  La  sospensione precauzionale dal servizio e' regolata dalle stesse
norme  stabilite  per  la  sospensione precauzionale dall'impiego, in
quanto applicabili.