Art. 40. Il sottufficiale puo' cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause: a) infermita', quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattisi di non idoneita' temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma e' disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquistato l'idoneita' fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli; b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato; c) motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravita' da importare il deferimento a Commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado; d) condanna penale per la quale il sottufficiale deve espiare una pena restrittiva della liberta' personale; e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda puo' non essere accolta per ragioni di servizio; f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali; g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento; h) nomina all'impiego civile; i) perdita del grado. La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per le cause di cui alla lettera b) e' disposta previo parere delle Commissioni o autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera c) e' disposta previa inchiesta formale.