Art. 40.

  Il  sottufficiale  puo'  cessare  dalla  ferma  volontaria  o dalla
rafferma  anche  prima  del termine stabilito, per una delle seguenti
cause:
    a)  infermita',  quando  sia  riconosciuto non idoneo al servizio
incondizionato.   Se   trattisi   di  non  idoneita'  temporanea,  la
cessazione  dalla  ferma  o  dalla  rafferma  e'  disposta qualora il
sottufficiale  non  abbia  riacquistato  l'idoneita' fisica dopo aver
fruito delle licenze eventualmente spettantigli;
    b)  inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso
rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato;
    c)  motivi  disciplinari,  sempre  che  i fatti non siano di tale
gravita'  da importare il deferimento a Commissione di disciplina per
l'eventuale perdita del grado;
    d) condanna penale per la quale il sottufficiale deve espiare una
pena restrittiva della liberta' personale;
    e)  domanda,  per  gravi  comprovati  motivi; la domanda puo' non
essere accolta per ragioni di servizio;
    f)  inosservanza  delle  disposizioni di legge sul matrimonio dei
sottufficiali;
    g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;
    h) nomina all'impiego civile;
    i) perdita del grado.
  La  cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per le cause
di  cui alla lettera b) e' disposta previo parere delle Commissioni o
autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
  La  cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa
di cui alla lettera c) e' disposta previa inchiesta formale.