Art. 41.

  Il  sottufficiale  che  cessa  dal  servizio al termine della ferma
volontaria  o  della  rafferma, o prima di tale termine per una delle
cause  previste dall'articolo 40, eccettuata la perdita del grado, e'
collocato  nella categoria dei sottufficiali di complemento. Nel caso
di  cessazione  dal  servizio  per  infermita',  se  trattisi  di non
idoneita'  permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale e'
collocato in congedo assoluto.