Art. 42.

  Il  sottufficiale  che  cessa  dal  servizio al termine della ferma
volontaria  o  della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento
nella  misura  stabilita  dalle apposite disposizioni di legge, salvo
che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianita' di
servizio.
  Se  il  sottufficiale  cessa  dal  servizio prima del termine della
ferma  volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle
lettere a), b), e), f), g) dell'art. 40, il premio di congedamento e'
corrisposto   in   proporzione   degli  anni  di  servizio  compiuti,
calcolandosi  per  anno  intero  la  frazione di anno superiore a sei
mesi.  Nessun  premio  compete al sottufficiale che cessa dalla ferma
volontaria  o  dalla  rafferma  per  una  delle  cause previste dalle
lettere c), d), h), i) del predetto art. 40.
  Qualora  la  cessazione  dal servizio sia determinata da infermita'
proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di
servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue
la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi
delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno
rinnovabile  di  guerra  non  fa  perdere  il  diritto  al  premio di
congedamento.