Art. 47.

  Il  sottufficiale  in  congedo  puo'  essere richiamato in servizio
temporaneo  d'autorita',  nei  casi previsti dalla presente legge. Il
sottufficiale  puo',  col suo consenso, essere richiamato in servizio
anche oltre i casi predetti, per qualsiasi occorrenza.
  I  richiami  d'autorita'  sono  disposti con decreto del Presidente
della   Repubblica;   il  sottufficiale,  se  invitato  con  precetto
personale,  e'  tenuto  a presentarsi anche se non sia intervenuta la
pubblicazione del decreto di richiamo.
  I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto
ministeriale   e,  salvo  che  vengano  effettuati  per  sopperire  a
deficienze  organiche  di  carattere  transitorio,  previa intesa col
Ministero del tesoro.
  Il  sottufficiale in congedo, richiamato in servizio temporaneo, e'
impiegato in relazione all'eta' e alle condizioni fisiche.