Art. 48. Il sottufficiale in congedo puo' essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali. La sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e disciplinare, e' regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego, in quanto applicabili. La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese, salvo i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, ha per effetto la sospensione dalle attribuzioni del grado durante l'espiazione della pena.