Art. 48.

  Il  sottufficiale in congedo puo' essere sospeso dalle attribuzioni
del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.
  La  sospensione  dalle  attribuzioni  del  grado,  precauzionale  e
disciplinare,  e'  regolata  dalle  stesse  norme  stabilite  per  la
sospensione dall'impiego, in quanto applicabili.
  La  condanna  a  pena  detentiva per tempo non inferiore a un mese,
salvo  i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione dal
grado  ai  sensi  della  legge  penale  militare,  ha  per effetto la
sospensione  dalle  attribuzioni del grado durante l'espiazione della
pena.