Art. 49.

  Il  sottufficiale  in congedo dell'Esercito puo' essere trasferito,
conservando  il  proprio grado e la propria anzianita', da un'arma ad
altra  arma  o  ad un servizio e da un servizio ad un'arma o ad altro
servizio,  quando  sia  riconosciuto piu' utilmente impiegabile nella
diversa  arma  o servizio, e sempre che sia in possesso dei requisiti
per l'appartenza a detta arma o servizio.
  Analogamente  puo'  essere trasferito da categoria a categoria e da
specialita'  a  specialita' il sottufficiale in congedo della Marina,
da  ruolo  a  ruolo  e  da categoria a categoria, il sottufficiale in
congedo dell'Aeronautica.