Art. 5. L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa. Per anzianita' assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge. Per anzianita' relativa si intende l'ordine di precedenza del sottufficiale fra, i pari grado dello stesso ruolo.