Art. 5.

  L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa.
  Per anzianita' assoluta si intende il tempo trascorso dal
sottufficiale  nel  proprio  grado,  salvo  gli  eventuali  aumenti o
detrazioni apportati a termini di legge.
  Per  anzianita'  relativa  si  intende  l'ordine  di precedenza del
sottufficiale fra, i pari grado dello stesso ruolo.