Art. 50.

  La  categoria  di  complemento, destinata a completare i quadri dei
sottufficiali  di  ciascuna  Forza  armata, comprende i sottufficiali
direttamente  nominati in tale categoria, nonche' i sottufficiali che
dal  servizio  permanente  ovvero  dalla  ferma  volontaria  o  dalla
rafferma  vengono  collocati  nella  categoria stessa in applicazione
delle disposizioni della presente legge.