Art. 51.

  Il  sottufficiale  di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di
servizio fino all'eta' indicata nella tabella B annessa alla presente
legge.
  Tali obblighi sono:
    prestare,  dopo  conseguita  la  nomina,  il  periodo iniziale di
servizio eventualmente richiesto dalle leggi di reclutamento;
    rispondere  ai  richiami  in servizio per speciali esigenze e per
istruzione;
    frequentare  i corsi di addestramento e di allenamento prescritti
per le singole Forze armate;
    rispondere alle chiamate di controllo.
  In  tempo  di  guerra,  il  sottufficiale di complemento, ancorche'
abbia  superato  l'eta'  prevista nel primo comma, e' costantemente a
disposizione  del  Governo  per essere, all'occorrenza, richiamato in
servizio.