Art. 52.

  Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento
ed   e'   collocato   in   congedo  assoluto  al  raggiungimento  del
sessantesimo anno di eta'.
  Il  sottufficiale  e'  collocato  in  congedo  assoluto anche prima
dell'eta'  indicata  nel  comma  precedente, quando asia riconosciuto
permanentemente inabile al servizio militare.
  Il  sottufficiale  di  complemento  del  ruolo  naviganti dell'Arma
aeronautica,  al  compimento  degli anni trentacinque, e' trasferito,
con  il  grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo servizi o in altro
ruolo   dei   sottufficiali   di   complemento  dell'Aeronautica,  su
indicazione  della  competente  Commissione  di  avanzamento,  tenute
all'uopo  presenti  la  capacita',  l'attitudine e l'attivita' svolta
nella  vita civile. Il sottufficiale, pero', che all'eta' predetta ne
faccia  domanda  e  si impegni ad effettuare annualmente i prescritti
allenamenti  ed  addestramenti  fino  all'eta' di quarantacinque anni
nonche'  il  sottufficiale  che svolga nella vita civile attivita' di
volo   a  carattere  continuativo  possono,  per  determinazione  del
Ministro,  rimanere  nel  ruolo  naviganti  fino  al  compimento  del
cinquantaduesimo  anno;  raggiunta  tale  eta',  il  sottufficiale e'
trasferito  nel  ruolo  servizi  o  in  altro  ruolo con le modalita'
innanzi  indicate e con le stesse modalita' sono trasferiti nel ruolo
servizi  o  in altro ruolo il sottufficiale che non faccia domanda di
rimanere  nel  ruolo naviganti o non ottenga di rimanervi, nonche' il
sottufficiale   che   non   adempia  l'obbligo  degli  allenamenti  e
addestramenti.