Art. 52. Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'. Il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nel comma precedente, quando asia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare. Il sottufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni trentacinque, e' trasferito, con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo servizi o in altro ruolo dei sottufficiali di complemento dell'Aeronautica, su indicazione della competente Commissione di avanzamento, tenute all'uopo presenti la capacita', l'attitudine e l'attivita' svolta nella vita civile. Il sottufficiale, pero', che all'eta' predetta ne faccia domanda e si impegni ad effettuare annualmente i prescritti allenamenti ed addestramenti fino all'eta' di quarantacinque anni nonche' il sottufficiale che svolga nella vita civile attivita' di volo a carattere continuativo possono, per determinazione del Ministro, rimanere nel ruolo naviganti fino al compimento del cinquantaduesimo anno; raggiunta tale eta', il sottufficiale e' trasferito nel ruolo servizi o in altro ruolo con le modalita' innanzi indicate e con le stesse modalita' sono trasferiti nel ruolo servizi o in altro ruolo il sottufficiale che non faccia domanda di rimanere nel ruolo naviganti o non ottenga di rimanervi, nonche' il sottufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti e addestramenti.