Art. 55.

  Il  sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva
ed   e'   collocato   in   congedo  assoluto  al  raggiungimento  del
sessantaduesimo anno di eta'.
  Il  sottufficiale  e'  collocato  in  congedo  assoluto anche prima
dell'eta'  indicata  nel  comma  precedente,  quando sia riconosciuto
permanentemente inabile al servizio militare.