Art. 57.

  Il  sottufficiale  che  abbia  compiuto  dodici  anni  di effettivo
servizio  sia nella posizione di servizio permanente che in quella di
ferma  volontaria o di rafferma puo' entro un anno dal compimento del
periodo  di  servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile e, se
riconosciuto  idoneo  e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel
limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.
  L'ordine   di  precedenza  per  la  nomina  all'impiego  civile  e'
determinato dalla data di presentazione delle domande.