Art. 58.

  Il  sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o dalla
ferma  volontaria  o  dalla  rafferma  per  una delle cause previste,
rispettivamente,  dall'art.  26,  lettere  c), d), e) e dall'art. 40,
lettere b), e), d), e), f), non puo' fare domanda di impiego civile.
  Perde  titolo  a  conseguire  l'impiego civile il sottufficiale che
abbia  acquisito  diritto  a  pensione  vitalizia  per  anzianita' di
servizio, che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate
al  comma  precedente  o  comunque  da  piu' di cinque anni o che sia
incorso nella perdita del grado.