Art. 59.

  Gli  impieghi  civili,  che  i  sottufficiali possono conseguire ai
sensi dell'art. 57, sono i seguenti:
    a) nell'Amministrazione della Difesa:
      per  i sottufficiali dell'Esercito, tutti i posti di assistente
aggiunto  nel  ruolo  degli  assistenti  del genio militare e tutti i
posti   di  applicato  nel  ruolo  degli  impiegati  d'ordine  presso
l'Amministrazione centrale, servizi dell'Esercito;
      per  i  sottufficiali  della Marina, tutti i posti di applicato
nel ruolo del personale d'ordine per i servizi della Marina;
      per  i sottufficiali dell'Aeronautica, i posti di applicato nel
ruolo del personale d'ordine per i servizi dell'Aeronautica;
    b) in tutte le altre Amministrazioni dello Stato, compresa quella
delle Ferrovie ed esclusa l'Amministrazione della pubblica sicurezza,
un  terzo dei posti di applicato o equiparato nel personale di gruppo
C.
  I posti di assistente aggiunto nel ruolo degli assistenti del genio
militare  rimasti  vacanti  per  mancanza  di  aspiranti sono coperti
mediante pubblico concorso.
  Qualora  rimangano  vacanti  posti  di  applicato  nel  ruolo degli
impiegati  d'ordine  per  i  servizi  dell'Esercito  e  nel ruolo del
personale  d'ordine  per i servizi della Marina, si provvede ai sensi
dell'art. 20 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
  I  posti  di  applicato  o  equiparato  di cui alla lettera b) sono
ripartiti  dall'Amministrazione  della  Difesa  tra  i  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica  in proporzione al
numero  delle  domande  rispettivamente  presentate.  I sottufficiali
nominati  all'impiego  nei  posti  anzidetti  sono collocati in ruolo
intercalandoli, nella misura di uno a due, con gli impiegati di altra
provenienza promossi o nominati al grado di applicato o equiparato.