Art. 6.

  L'anzianita'  assoluta  e' determinata dalla data del provvedimento
di  nomina  o  di  promozione, quando non sia altrimenti disposto dal
provvedimento stesso.
  Nei  trasferimenti  da  ruolo  a  ruolo  si  conserva  l'anzianita'
posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati
dalle leggi.
  A parita' di anzianita' assoluta, nei trasferimenti di cui al comma
precedente,  l'anzianita' relativa e' determinata dall'eta', salvo il
caso  di sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo per i quali si
osserva   l'ordine  di  precedenza  acquisito  nel  comune  ruolo  di
provenienza.  A  parita'  anche  di eta' si raffrontano le anzianita'
assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non
si riscontra parita' di anzianita'.
  Qualora  si  riscontri  parita'  anche  nell'anzianita' di nomina a
sottufficiale  e'  considerato  piu'  anziano  colui  che  ha maggior
servizio effettivo da sottufficiale.