Art. 6. L'anzianita' assoluta e' determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso. Nei trasferimenti da ruolo a ruolo si conserva l'anzianita' posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi. A parita' di anzianita' assoluta, nei trasferimenti di cui al comma precedente, l'anzianita' relativa e' determinata dall'eta', salvo il caso di sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parita' anche di eta' si raffrontano le anzianita' assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parita' di anzianita'. Qualora si riscontri parita' anche nell'anzianita' di nomina a sottufficiale e' considerato piu' anziano colui che ha maggior servizio effettivo da sottufficiale.