Art. 60.

  Il grado si perde per una delle seguenti cause:
    1) perdita della cittadinanza;
    2)  assunzione  di  servizio, non autorizzata, in Forze armate di
Stati esteri;
    3) assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata
diversa  da quella cui il sottufficiale appartiene o nella Guardia di
finanza  o  nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo
degli agenti di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a
quello di sottufficiale, nella Forza armata di appartenenza;
    4) interdizione civile o inabilitazione civile;
    5) irreperibilita' accertata;
    6)  rimozione,  per  violazione del giuramento o per altri motivi
disciplinari, previo giudizio di una Commissione di disciplina;
    7) condanna:
      a)  nei  casi  in  cui,  ai  sensi della legge penale militare,
importi la pena accessoria della rimozione;
      b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di
cui  agli  articoli  396  e  399  del Codice penale comune, quando la
condanna  importi  l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici,
oppure  una  delle  altre  pene  accessorie previste ai nn. 2 e 5 del
primo comma dell'art. 19 di detto Codice penale.
  Il  grado  si perde altresi' per decisione del Ministro, sentito il
parere  del  Tribunale  supremo  militare,  quando  il  sottufficiale
prosciolto  dal  giudice  penale  sia  stato  sottoposto ad una delle
misure  di  sicurezza  personali  prevedute  dall'art. 215 del Codice
penale  comune, ovvero quando il sottufficiale, condannato, sia stato
ricoverato a cagione di infermita' psichica, in una casa di cura o di
custodia.  Nel  caso  che  il  sottufficiale,  prosciolto,  sia stato
ricoverato  in  un  manicomio  giudiziario ai sensi dell'art. 222 del
Codice  penale  comune,  e nel caso che il sottufficiale, condannato,
sia stato ricoverato per infermita' psichica in una casa di cura o di
custodia  ai  sensi  dell'art.  219 di detto codice, la decisione del
Ministro e' presa quando il sottufficiale ne viene dimesso.