Art. 61.

  La perdita del grado e' disposta con decreto ministeriale.
  La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui
ai  commi  primo, nn. 1, 5 e 6, e secondo dell'art. 60, dalla data di
assunzione  del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, nn.
2  e  3,  e  dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei
casi di cui allo stesso primo comma, nn. 4 e 7, dell'articolo 60.
  Qualora  ricorra  l'applicazione del secondo comma dell'art. 37, la
perdita del grado per le cause indicate al primo comma, numeri 6 e 7,
dell'art.  60  decorre  dalla data in cui il sottufficiale ha cessato
dal servizio permanente.