Art. 62.

  Puo' essere reintegrato nel grado:
    1)  a domanda, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del
grado  per  una  delle  cause  indicate al comma primo, nn. 1, 4 e 5,
dell'art. 60, quando le cause stesse siano venute a mancare;
    2)  a  domanda  o  d'ufficio, il sottufficiale delle categorie in
congedo  incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, n.
3,  dell'art.  60,  quando  cessi  di  appartenere  alla Forza armata
diversa da quella di provenienza o alla Guardia di finanza o al Corpo
delle  guardie  di  pubblica  sicurezza  o  al  Corpo degli agenti di
custodia delle carceri;
    3)  a  domanda,  e previo parere favorevole del Tribunale supremo
militare,  il sottufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari
ai sensi del primo comma, n. 6, dell'art. 60, quando abbia conservato
ottima  condotta  morale  e  civile per almeno cinque anni dalla data
della   rimozione.   Tale  periodo  e'  ridotto  alla  meta'  per  il
sottufficiale  che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal
grado,  abbia  conseguito una promozione per merito di guerra o altra
ricompensa  al valor militare. Colui che abbia conseguito piu' di una
di  dette promozioni o ricompense puo' ottenere la reintegrazione nel
grado  in  qualsiasi  tempo.  Ove  la  rimozione  dal grado sia stata
disposta  in  via  disciplinare in conseguenza di una condanna penale
che  non  comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione
non  puo'  aver  luogo  se  non  sia  prima  intervenuta  sentenza di
riabilitazione;
    4)  a  domanda,  e previo parere favorevole del Tribunale supremo
militare,  il  sottufficiale  che sia incorso nella perdita del grado
per  condanna  ai  sensi del primo comma, numero 7, dell'articolo 60,
quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge
penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera
a) di detto numero 7, anche a norma della legge penale militare.
  La  reintegrazione nel grado e' disposta con decreto ministeriale e
decorre dalla data del decreto.
  La  reintegrazione  nel  grado  del  sottufficiale gia' in servizio
permanente  non  importa  di diritto la reiscrizione del sottuficiale
stesso nei ruoli del servizio permanente.