Art. 63. Le sanzioni disciplinari di stato sono: a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 21; b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'articolo 40, lettera c); c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado, prevista dall'articolo 48; d) la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, numero 6, dell'articolo 60.