Art. 63.

  Le sanzioni disciplinari di stato sono:
    a)  la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo
21;
    b)  la  cessazione  dalla  ferma  volontaria o dalla rafferma per
motivi disciplinari, di cui all'articolo 40, lettera c);
    c)  la  sospensione  disciplinare  dalle  attribuzioni del grado,
prevista dall'articolo 48;
    d)  la  perdita  del  grado per rimozione, di cui al primo comma,
numero 6, dell'articolo 60.