Art. 64.

  L'accertamento  di  un  illecito  disciplinare,  per  il  quale  il
sottufficiale  puo'  essere  passibile di una delle sanzioni indicate
all'articolo 63, e' effettuato mediante formale inchiesta.
  L'inchiesta  formale  comporta la contestazione degli addebiti, con
facolta' al sottufficiale di presentare le sue discolpe.