Art. 66.

  L'autorita'  militare che ha disposto l'inchiesta formale, qualora,
in  base alle risultanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale
sia da infliggere una delle sanzioni indicate alle lettere a), b), c)
dell'articolo  63,  ne  fa  proposta al Ministro, il quale puo' anche
disporre  il  deferimento  a  Commissione  di disciplina; l'autorita'
predetta,  qualora  ritenga il sottufficiale passibile di perdita del
grado, ne ordina il deferimento a Commissione di disciplina.
  Nei  casi  preveduti dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 65
ogni decisione e' adottata dal Ministri