Art. 68. La Commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o piu' sottufficiali di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono. Per i giudizi a carico di piu' sottufficiali di Forze armate diverse, la Commissione di disciplina si compone di cinque ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno tre ufficiali superiori e due di grado non inferiore a capitano o corrispondente. Il presidente e' tratto dalla Forza armata cui appartiene il piu' elevato in grado o piu' anziano dei giudicandi. Gli altri membri, se i giudicandi appartengono a due Forze armate, sono tratti uno dalla stessa Forza armata del presidente, tre dall'altra Forza armata; se i giudicandi appartengono alle tre Forze armate, i membri stessi sono tratti due da ciascuna Forza armata diversa da quella del presidente. Il presidente della Commissione di disciplina non puo' avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente; funziona da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.