Art. 68.

  La  Commissione  di disciplina per i giudizi a carico di uno o piu'
sottufficiali  di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali
in  servizio  permanente,  dei quali almeno due ufficiali superiori e
l'altro  di  grado  non  inferiore a capitano o corrispondente, tutti
della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono.
  Per  i  giudizi  a  carico  di  piu'  sottufficiali di Forze armate
diverse,  la Commissione di disciplina si compone di cinque ufficiali
in  servizio  permanente,  dei quali almeno tre ufficiali superiori e
due di grado non inferiore a capitano o corrispondente. Il presidente
e'  tratto dalla Forza armata cui appartiene il piu' elevato in grado
o  piu'  anziano  dei  giudicandi.  Gli altri membri, se i giudicandi
appartengono  a  due Forze armate, sono tratti uno dalla stessa Forza
armata  del  presidente, tre dall'altra Forza armata; se i giudicandi
appartengono  alle  tre Forze armate, i membri stessi sono tratti due
da ciascuna Forza armata diversa da quella del presidente.
  Il  presidente della Commissione di disciplina non puo' avere grado
inferiore   a   tenente  colonnello  o  corrispondente;  funziona  da
segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.