Art. 69. La Commissione di disciplina e' formata, di volta in volta, dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unita' corrispondente dell'Aeronautica o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica da cui il giudicando dipende per ragioni di impiego. Qualora manchi tale dipendenza, la Commissione di disciplina e' formata dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica nella cui giurisdizione il giudicando risiede. Nel caso di sottufficiale assegnato per l'impiego ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata, la Commissione di disciplina e' formata dal comandante militare della stessa Forza armata del giudicando, nella cui giurisdizione questi presta servizio. Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri la Commissione di disciplina e' formata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dal comandante della divisione carabinieri dal quale il giudicando dipende per ragioni di impiego. Se trattasi di piu' giudicandi della stessa Forza armata dipendenti per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di comandanti militari diversi, ovvero di piu' giudicandi di Forze armate diverse, la Commissione di disciplina e' formata dal comandante militare competente a provvedere per il piu' elevato in grado o piu' anziano dei giudicandi. Qualora il piu' elevato in grado o piu' anziano dei giudicandi sia sottufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri la commissione di disciplina e' formata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Quando il deferimento del sottufficiale a Commissione di disciplina sia stato disposto dal Ministro in seguito ad inchiesta formale ordinata ai sensi del quinto comma dell'articolo 65 o in applicazione di quanto stabilito nel primo comma dell'articolo 66, la Commissione di disciplina e' formata da uno dei comandanti militari indicati nel primo e nel terzo comma del presente articolo, designato dal Ministro.