Art. 69.

  La  Commissione  di  disciplina  e' formata, di volta in volta, dal
comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal
comandante di unita' corrispondente dell'Aeronautica o dal comandante
militare  territoriale  o  dal  comandante  in  capo del dipartimento
militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto
Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante
di  Aeronautica  da cui il giudicando dipende per ragioni di impiego.
Qualora  manchi  tale  dipendenza,  la  Commissione  di disciplina e'
formata dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo
del  dipartimento  militare marittimo o comandante militare marittimo
autonomo  dell'Alto  Adriatico  o  dal  comandante  della  zona aerea
territoriale  o  comandante di Aeronautica nella cui giurisdizione il
giudicando risiede.
  Nel  caso di sottufficiale assegnato per l'impiego ad enti, comandi
o  reparti  di  altra  Forza  armata, la Commissione di disciplina e'
formata  dal  comandante  militare  della  stessa  Forza  armata  del
giudicando, nella cui giurisdizione questi presta servizio.
  Per  i  sottufficiali  in  servizio  dell'Arma  dei  carabinieri la
Commissione   di   disciplina  e'  formata  dal  comandante  generale
dell'Arma   dei   carabinieri   o   dal  comandante  della  divisione
carabinieri dal quale il giudicando dipende per ragioni di impiego.
  Se trattasi di piu' giudicandi della stessa Forza armata dipendenti
per   l'impiego   da  comandanti  militari  diversi  o  residenti  in
giurisdizioni   di   comandanti  militari  diversi,  ovvero  di  piu'
giudicandi  di  Forze armate diverse, la Commissione di disciplina e'
formata  dal  comandante militare competente a provvedere per il piu'
elevato  in  grado  o  piu'  anziano  dei giudicandi. Qualora il piu'
elevato  in  grado o piu' anziano dei giudicandi sia sottufficiale in
servizio  dell'Arma  dei  carabinieri la commissione di disciplina e'
formata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
  Quando il deferimento del sottufficiale a Commissione di disciplina
sia  stato  disposto  dal  Ministro  in  seguito ad inchiesta formale
ordinata ai sensi del quinto comma dell'articolo 65 o in applicazione
di  quanto stabilito nel primo comma dell'articolo 66, la Commissione
di  disciplina e' formata da uno dei comandanti militari indicati nel
primo  e  nel  terzo  comma  del  presente  articolo,  designato  dal
Ministro.