Art. 7. Il sottufficiale in servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese, o sospeso dall'impiego per motivi disciplinari, o in aspettativa per motivi privati. Subisce del pari una detrazione di anzianita' il sottufficiale in servizio permanente che sia stato in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio in una o piu' volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione. La detrazione di anzianita' consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed e' commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dai sottufficiale, effettuate nei quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni in una, delle situazioni sopraindicate. Per i sottufficiali del grado massimo la detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni.