Art. 7.

  Il  sottufficiale  in  servizio  permanente  subisce  nel ruolo una
detrazione  di  anzianita'  quando  sia stato detenuto per condanna a
pena  restrittiva  della liberta' personale di durata non inferiore a
un  mese,  o  sospeso  dall'impiego  per  motivi  disciplinari,  o in
aspettativa  per  motivi  privati. Subisce del pari una detrazione di
anzianita'  il  sottufficiale in servizio permanente che sia stato in
aspettativa  per  infermita'  non  proveniente  da causa di servizio,
qualora  in  un triennio in una o piu' volte e rimanendo nello stesso
grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.
  La   detrazione   di   anzianita'  consiste  nella  perdita  di  un
determinato  numero  di  posti  nel  ruolo  ed e' commisurata a tanti
dodicesimi  della  media  numerica  annuale delle promozioni al grado
superiore  a  quello  rivestito  dai  sottufficiale,  effettuate  nei
quinquennio  precedente  all'anno  della ripresa del servizio, quanti
sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni in una,
delle situazioni sopraindicate. Per i sottufficiali del grado massimo
la  detrazione  di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle
anzidette situazioni.