Art. 70.

  Non possono far parte della Commissione di disciplina:
    a)  i  superiori  gerarchici alle cui dipendenze il sottufficiale
prestava  servizio  allorche'  commise  i  fatti che determinarono il
procedimento  disciplinare,  o  alle  cui dipendenze il giudicando si
trovi alla data di convocazione della Commissione di disciplina;
    b)  l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini
sui  fatti  che  determinarono il procedimento disciplinare o che per
ufficio  abbia  dato  parere  in  merito  o  che  per  ufficio tratti
questioni inerenti alla disciplina dei sottufficiali;
    c)  l'ufficiale  che  in  qualsiasi  modo abbia avuto parte in un
precedente  giudizio penale o Commissione di disciplina per lo stesso
fatto,  ovvero  sia  stato  sentito  come  testimone  nella questione
disciplinare di cui si tratti;
    d) i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso;
    e) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando,
dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;
    f)  gli  ufficiali  addetti  alla Presidenza della Repubblica, al
gabinetto  del  Ministro,  alle segreterie particolari del Ministro e
dei  Sottosegretari  di  Stato  per  la  Difesa, e gli ufficiali alle
dirette dipendenze dei Segretari generali;
    g)  gli  ufficiali  frequentatori  dei  corsi presso gli Istituti
militari;
    h)  l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento
disciplinare.