Art. 71.

  Il  sottufficiale sottoposto a Commissione di disciplina ha diritto
a  ricusare  per  una  sola volta un componente della Commissione. La
ricusazione  non  deve essere motivata e deve essere presentata entro
due   giorni   dalla   data  in  cui  il  sottufficiale  ha  ricevuto
comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina.
  Il componente ricusato e' sostituito.