Art. 73.

  Il sottufficiale puo' farsi assistere da un ufficiale difensore, da
lui   scelto   o   designato  dal  presidente  della  Commissione  di
disciplina. L'ufficiale designato dal presidente non puo' rifiutarsi.
  Il  difensore deve essere ufficiale in servizio, di grado inferiore
a  quello rivestito dal presidente della Commissione di disciplina, e
non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 70.
  L'ufficiale difensore e' vincolato al segreto d'ufficio.