Art. 73. Il sottufficiale puo' farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina. L'ufficiale designato dal presidente non puo' rifiutarsi. Il difensore deve essere ufficiale in servizio, di grado inferiore a quello rivestito dal presidente della Commissione di disciplina, e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 70. L'ufficiale difensore e' vincolato al segreto d'ufficio.