Art. 76. In caso di corresponsabilita' tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Il Ministro, fino a quando non sia convocato il Consiglio di disciplina, puo' ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.