Art. 76.

  In  caso  di  corresponsabilita'  tra ufficiali e sottufficiali per
fatti  che  configurino  un  illecito  disciplinare  il  procedimento
disciplinare  e'  unico e si svolge secondo le norme stabilite per il
procedimento a carico degli ufficiali.
  Il  Ministro,  fino  a  quando  non  sia  convocato il Consiglio di
disciplina,  puo'  ordinare per ragioni di convenienza la separazione
dei procedimenti.