Art. 77.

  Agli effetti degli articoli 65 e 69, per il sottufficiale residente
all'estero  si  considera  come  residenza  l'ultima da lui avuta nel
territorio della Repubblica.
  Il  sottufficiale  deferito  a  Commissione  di disciplina, che sia
residente  all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla
Commissione e ne dia partecipazione al presidente, puo' far pervenire
la memoria difensiva di cui all'art. 74.