Art. 79. Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali aventi grado da sergente maggiore a maresciallo maggiore e aiutante di battaglia, e gradi corrispondenti, che si trovino nelle seguenti condizioni: per l'Esercito, i sottufficiali, esclusi quelli del l'Arma dei carabinieri, in carriera continuativa, e i sottufficiali dell'Arma predetta vincolati a rafferma; per la Marina, i sottufficiali di carriera e i sottufficiali del ruolo riassunti; per l'Aeronautica, i sottufficiali vincolati a ferma di durata non inferiore a quattro anni o vincolati a rafferma e i sottufficiali conservati in carriera dopo avere ultimato la rafferma.