Art. 79.

  Alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge assumono la
posizione   di  stato  di  sottufficiale  in  servizio  permanente  i
sottufficiali   aventi  grado  da  sergente  maggiore  a  maresciallo
maggiore  e  aiutante  di  battaglia,  e gradi corrispondenti, che si
trovino nelle seguenti condizioni:
    per  l'Esercito,  i  sottufficiali, esclusi quelli del l'Arma dei
carabinieri,  in  carriera  continuativa, e i sottufficiali dell'Arma
predetta vincolati a rafferma;
    per  la Marina, i sottufficiali di carriera e i sottufficiali del
ruolo riassunti;
    per  l'Aeronautica,  i  sottufficiali vincolati a ferma di durata
non inferiore a quattro anni o vincolati a rafferma e i sottufficiali
conservati in carriera dopo avere ultimato la rafferma.