Art. 80.

  I sottufficiali dell'Esercito e della Marina che anteriormente alla
data  di  entrata  in vigore della presente legge abbiano cessato dal
servizio  con  diritto  a pensione vitalizia e che alla data predetta
non  abbiano  raggiunto l'eta' indicata nel primo comma dell'art. 55,
sono  iscritti  nella  categoria  dei  sottufficiali della riserva se
riconosciuti  fisicamente  idonei.  Sono  del  pari iscritti in detta
categoria,   se  riconosciuti  fisicamente  idonei,  i  sottufficiali
dell'Aeronautica  che  anteriormente  alla  data di entrata in vigore
della  presente  legge  abbiano  cessato  dal  servizio con diritto a
pensione  vitalizia  e  che  alla  data  stessa non abbiano raggiunto
l'eta' di anni sessanta.
  Le   disposizioni  del  comma  precedente  si  applicano  anche  ai
sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge
si trovino richiamati in temporaneo servizio.
  I sottufficiali indicati nel primo comma del presente articolo, che
non  siano riconosciuti fisicamente idonei, sono collocati in congedo
assoluto, se gia' non vi siano.
  Sono  del pari collocati in congedo assoluto, se gia' non vi siano,
i  sottufficiali  che  anteriormente  alla  data di entrata in vigore
della  presente  legge  abbiano  cessato  dal  servizio con diritto a
pensione  vitalizia e che alla data predetta abbiano compiuto le eta'
previste nel primo comma del presente articolo.