Art. 80. I sottufficiali dell'Esercito e della Marina che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'eta' indicata nel primo comma dell'art. 55, sono iscritti nella categoria dei sottufficiali della riserva se riconosciuti fisicamente idonei. Sono del pari iscritti in detta categoria, se riconosciuti fisicamente idonei, i sottufficiali dell'Aeronautica che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa non abbiano raggiunto l'eta' di anni sessanta. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino richiamati in temporaneo servizio. I sottufficiali indicati nel primo comma del presente articolo, che non siano riconosciuti fisicamente idonei, sono collocati in congedo assoluto, se gia' non vi siano. Sono del pari collocati in congedo assoluto, se gia' non vi siano, i sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta abbiano compiuto le eta' previste nel primo comma del presente articolo.