Art. 81. I sottufficiali, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'eta' di anni cinquantacinque, sono iscritti nella categoria di complemento se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti sono collocati in congedo assoluto. I sottufficiali, che anteriormente alla data di entrata vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'eta' di anni cinquantacinque, restano nella posizione di congedo assoluto.