Art. 81.

  I  sottufficiali,  che anteriormente alla data di entrata in vigore
della  presente  legge  abbiano  cessato dal servizio senza diritto a
pensione  vitalizia  e  che  alla data predetta non abbiano raggiunto
l'eta'  di  anni  cinquantacinque,  sono  iscritti nella categoria di
complemento  se  riconosciuti  fisicamente  idonei;  altrimenti  sono
collocati in congedo assoluto.
  I  sottufficiali,  che  anteriormente  alla  data di entrata vigore
della  presente  legge  abbiano  cessato dal servizio senza diritto a
pensione  vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'eta' di
anni cinquantacinque, restano nella posizione di congedo assoluto.