Art. 83.

  I  sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che
siano  stati  ammessi  a proseguire la carriera in applicazione delle
disposizioni  contenute,  rispettivamente, per l'Esercito nell'art. 2
del  regio  decreto-legge  27  giugno 1935, n. 1286, convertito nella
legge  6 gennaio 1936, n. 91, per la Marina nell'art. 90, lettera a),
del  testo  unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914,
modificato  con  l'art.  31  della legge 13 giugno 1933, n. 778 e con
l'art.  33  del  regio  decreto-legge  30  novembre  1936,  n.  2508,
convertito  la  legge  3  giugno  1937,  n. 1014, e per l'Aeronautica
nell'art.  66  del  regio  decreto-legge  3  febbraio  1938,  n. 744,
convertito  nella  legge  16  febbraio  1939,  n.  468,  continuano a
rimanere in servizio anche oltre i limiti eta' indicati nella tabella
A  annessa  alla  presente legge, fino al raggiungimento dei maggiori
limiti  di  eta' o dei limiti di servizio previsti dalle disposizioni
predette.