Art. 83. I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano stati ammessi a proseguire la carriera in applicazione delle disposizioni contenute, rispettivamente, per l'Esercito nell'art. 2 del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1286, convertito nella legge 6 gennaio 1936, n. 91, per la Marina nell'art. 90, lettera a), del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, modificato con l'art. 31 della legge 13 giugno 1933, n. 778 e con l'art. 33 del regio decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2508, convertito la legge 3 giugno 1937, n. 1014, e per l'Aeronautica nell'art. 66 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, continuano a rimanere in servizio anche oltre i limiti eta' indicati nella tabella A annessa alla presente legge, fino al raggiungimento dei maggiori limiti di eta' o dei limiti di servizio previsti dalle disposizioni predette.