Art. 84.

  Ai   sottufficiali   dell'Esercito   provenienti   dalla   carriera
continuativa,  ai sottufficiali della Marina provenienti personale di
carriera  e  del  ruolo  riassunti, ai sottufficiali dell'Aeronautica
gia'  in  carriera,  che anteriormente alla data di entrata in vigore
della  presente  legge  abbiano  cessato  dal  servizio con diritto a
pensione  per raggiunto limite di eta' o di servizio o per infermita'
dipendente da causa di servizio, e che alla data predetta non abbiano
compiuto  gli  anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1 gennaio
1954, l'indennita' speciale prevista dall'art. 32.
  La  stessa  indennita'  compete,  con  la  medesima  decorrenza, ai
sottufficiali che siano stati collocati a riposo ai sensi dei decreti
legislativi  13  maggio  1947,  n.  500, e 5 settembre 1947, n. 1220.
L'indennita'  e'  computata  agli  effetti della determinazione della
misura  dell'assegno  mensile  previsto  dagli  articoli 5 e 6, primo
comma,  lettera  c),  dei  citati  decreti  legislativi  nonche' agli
effetti  della determinazione dell'assegno mensile previsto dall'art.
2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.