Art. 84. Ai sottufficiali dell'Esercito provenienti dalla carriera continuativa, ai sottufficiali della Marina provenienti personale di carriera e del ruolo riassunti, ai sottufficiali dell'Aeronautica gia' in carriera, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunto limite di eta' o di servizio o per infermita' dipendente da causa di servizio, e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1 gennaio 1954, l'indennita' speciale prevista dall'art. 32. La stessa indennita' compete, con la medesima decorrenza, ai sottufficiali che siano stati collocati a riposo ai sensi dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220. L'indennita' e' computata agli effetti della determinazione della misura dell'assegno mensile previsto dagli articoli 5 e 6, primo comma, lettera c), dei citati decreti legislativi nonche' agli effetti della determinazione dell'assegno mensile previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.