Art. 88.

  Per  i  sottufficiali  dell'Esercito  che  alla  data di entrata in
vigore  della  presente  legge si trovino in servizio territoriale ai
sensi  degli articoli 15 e 16 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, la
non  idoneita'  al  servizio  alle truppe non costituisce impedimento
all'assunzione  della posizione di stato di sottufficiali in servizio
permanente.  Detti  sottufficiali  continueranno  ad essere destinati
agli  impieghi  stabiliti  dall'art.  16 della citata legge 21 giugno
1934, n. 1093.