Art. 88. Per i sottufficiali dell'Esercito che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio territoriale ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, la non idoneita' al servizio alle truppe non costituisce impedimento all'assunzione della posizione di stato di sottufficiali in servizio permanente. Detti sottufficiali continueranno ad essere destinati agli impieghi stabiliti dall'art. 16 della citata legge 21 giugno 1934, n. 1093.